AILPI - Associazione Italiana Liberi Professionisti Infermieri


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Statuto

Associazione










STATUTO





Art. 1 - Costituzione e sede
È costituita, ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile l'Associazione non riconosciuta e senza scopo di lucro denominata "AILPI" (Associazione Infermieri Liberi Professionisti Italiani, di seguito "Associazione") con sede in Roma, piazza della Libertà n. 13. Il Consiglio Direttivo, con apposita deliberazione, potrà modificare, tempo per tempo la sede dell'Associazione.

Art. 2 Durata
La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Art. 3 Scopo istituzionale
L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro diretto e indiretto. Essa è retta dal presente Statuto, dal Regolamento nonché dalle norme del Codice Civile e dalle leggi speciali in materia. Viene altresì espressamente escluso, da parte della stessa, lo svolgimento di qualsivoglia forma di attività sindacale.

Art. 4 Oggetto
L'Associazione:
a) promuove la formazione professionale dell'infermiere libero professionista in tutte le forme ritenute più funzionali al miglioramento e puntuale aggiornamento delle capacità e competenze dell'infermiere che opera in regime di libera professione;
b) svolge attività di sensibilizzazione e diffusione della cultura infermieristica libero professionale in Italia, con assunzione di ogni buona prassi sviluppata anche all'estero, cooperando in armonia alle vigenti leggi civili e sanitarie, con altre associazioni professionali nazionali e straniere, pubbliche e private;
c) sviluppa la libera professione favorendone l'aggiornamento e la presentazione in tutti gli ambiti che, a livello nazionale e internazionale, ne favoriscano lo sviluppo e la crescita;
d) favorisce l'attività scientifica e divulgativa sulla libera professione infermieristica con la pubblicazione di testi infermieristici e di riviste specializzate, con la promozione di proposte, progetti, ricerca relativa all'area infermieristica a livello interdisciplinare e di congressi, seminari, giornate di studi, progetti di formazione a distanza;
e) divulga la cultura previdenziale in sinergia con l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica;
f) ricerca forme di collaborazione con le rappresentanze professionali.

Art. 5 Obiettivi
L'Associazione si pone vari obiettivi per il miglioramento della propria organizzazione e dei servizi erogati. In particolare l'obiettivo principale è ottenere il riconoscimento dello status di "società scientifica", ai sensi e per gli effetti del D.M. 31/5/2004. A tal fine l'Associazione intende attuare tutte le iniziative necessarie ed utili volte al raggiungimento di tale obiettivo.

Art. 6 Associati
Gli associati dell'Associazione si distinguono in:
a) Associati Fondatori, che sono stati iscritti di diritto come fondatori dell'Associazione.
b) Associati Ordinari, che rivestono la qualifica di infermiere libero professionista.
Le adesioni sono raccolte dai referenti territoriali di cui all'articolo 12.

Art. 7 Perdita della qualifica di Associato
La qualifica di Associato si perde dal momento in cui non viene rinnovata l'iscrizione.

Art. 8 Diritti e doveri dell'Associato
L'appartenenza all'Associazione ha carattere "libero" e "volontario" ma impegna comunque gli iscritti alla condivisione ed al raggiungimento delle finalità dell'Associazione, così come individuate nell'oggetto del presente Statuto. È esclusa qualsiasi forma di temporaneità ed occasionalità nella partecipazione alla vita associativa.
Tutti gli Associati:
a) godono dei benefici derivanti dall'attività associativa;
b) hanno l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni e impegni stabiliti nel presente Statuto. L'Assemblea Nazionale stabilisce, di volta in volta, l'ammontare della quota Associativa annuale;
c) hanno medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge vigente, dal presente Statuto e dal Regolamento;
d) gli associati si riuniscono sotto l'egida del referente territoriale che li rappresenta nell'assemblea.

Art. 9 Organismi dell'Associazione
Organismi dell'Associazione sono l'Assemblea Nazionale ed il Consiglio Direttivo.

Art. 10 L'Assemblea Nazionale
L'Assemblea Nazionale è costituita dai rappresentanti delle seguenti aree territoriali:
" Piemonte/Valle d'Aosta;
" Lombardia alta;
" Lombardia bassa;
" Veneto alto;
" Veneto basso;
" Friuli Venezia Giulia;
" Trentino Alto Adige;
" Emilia
" Romagna;
" Liguria;
" Toscana;
" Lazio;
" Umbria/Marche;
" Campania;
" Abruzzo/Molise;
" Puglia;
" Basilicata/Calabria;
" Sicilia;
" Sardegna.
Ad essa spetta il compito di deliberare:
a) sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
b) sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo;
b) sullo scioglimento dell'Associazione;
c) sulle proposte di modifica dello Statuto;
d) su ogni altro argomento di carattere straordinario proposto.
L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente, o in sua mancanza, dal Vice Presidente.
L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente:
a) quando se ne ravveda la necessità a norma del presente Statuto.
b) in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea Nazionale.
L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i rappresentanti territoriali a mezzo lettera, a mezzo fax ovvero posta elettronica.
Esso deve contenere l'ordine del giorno, la data della prima e della seconda convocazione, il luogo della riunione e l'ora di inizio e di fine.
L'Assemblea Nazionale è valida:
a) in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due terzi dei componenti;
b) in seconda convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti.
L'Assemblea Nazionale così validamente costituita delibera a maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti territoriali presenti. Per le deliberazioni relative alle modifiche statuarie, nonché allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole dei tre quarti dei rappresentanti territoriali, tanto in prima che in seconda convocazione.

Art. 11 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da quattro componenti, di cui uno assume la funzione di Presidente, uno la funzione di Vice Presidente, uno la funzione di Tesoriere, uno la funzione di Segretario.
Il Consiglio Direttivo è integrato, di volta in volta, dal Referente Territoriale, qualora siano adottate deliberazione che riguardino la propria area territoriale di competenza.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea Nazionale.
Il Consiglio Direttivo:
a) delibera in merito alle nuove iscrizioni all'Associazione;
b) delibera in merito alle cancellazioni dall'Associazione;
c) predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
d) programma l'attività dell'Associazione;
e) propone all'Assemblea l'adozione di un Regolamento.

Art. 12 Referente Territoriale
Il Referente Territoriale è l'organismo che promuove, decide e coordina l'attività dell'Associazione nell'ambito territoriale di riferimento in linea con le direttive decise dall'Assemblea Nazionale. Dura in carica tre anni, salvo dimissioni.
Il Referente Territoriale ha compiti di coordinamento tra gli Associati in sede regionale, con particolare riferimento alla presentazione di proposte in merito ai programmi di attività dell'Associazione.
Il Referente Territoriale, inoltre, raccoglie le iscrizioni degli Associati, che propone al Consiglio Direttivo.

Art. 13 Controllo Contabile
Il controllo contabile dell'Associazione è esercitato da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, nominato dall'Assemblea Nazionale, per una durata corrispondente a quella degli altri Organismi.


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